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Statuto ated (Associazione Ticinese Evoluzione Digitale)

Approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 24 aprile 2020

Denominazione


Art.1 

Associazione Ticinese Evoluzione Digitale (denominata in seguito ated) è un'associazione professionale con sede in via Aldesago 139, 6974 Aldesago, regolata dagli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.


Scopi

 

Art.2 

ated è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale.
Dal suo esordio, ated ha organizzato manifestazioni e promosso innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated collabora con le principali istituzioni pubbliche e private,
enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all’innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell’attività svolta sul territorio, ated si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids a da tutte le sue altre iniziative

Art.3

ated  è aconfessionale, apolitica e non persegue scopo di lucro.

 

Associati

Art.4 

L'associazione è composta da:

  • Soci individuali: Persone fisiche appartenenti a tutti i rami dell'economia cantonale, intercantonale e – se del caso – internazionale, nel rispetto e in conformità delle convenzioni e dei protocolli siglati tra Svizzera e Paesi Terzi.
  • Soci aziendali: persone giuridiche attive nel settore economico cantonale, intercantonale e – se del caso – internazionale, nel rispetto e in conformità delle convenzioni e dei protocolli siglati tra Svizzera e Paesi Terzi.
  • Soci collettivi: associazioni ed enti attivi no Profit.
  • Soci junior: Persone fisiche in formazione post scuola dell’obbligo senza attività lucrativa dipendente o indipendente; apprendisti, studenti, adulti in fase di riqualificazione.
  • Soci onorari: Il Comitato può nominare soci onorari persone fisiche che si sono particolarmente distinte per la loro attività nell’interesse di ated. I soci onorari dispongono di tutti i diritti dei soci individuali.

Organi

Art.5

Gli organi sociali sono:
• L’Assemblea
• Il Comitato
• I Revisori dei conti

 

 

L'assemblea 

Art.6

Il principale potere risiede nell’Assemblea.
Hanno diritto di voto (ciascuno con un voto):

  • il socio individuale
  • il socio aziendale
  • il socio collettivo
  • il socio junior
  • il socio onorario

 

Art.7

L’Assemblea generale ordinaria annuale deve essere convocata entro il semestre che segue la fine dell’esercizio.

L'Assemblea generale viene convocata dal Comitato almeno un mese prima, con notifica dell'ordine del giorno. Sarà inviata per via telematica, eccetto per i soci che faranno esplicita richiesta di ricerverla in formato cartaceo.

 

 

Art.8

L’Assemblea generale straordinaria può essere convocata su richiesta del Comitato o da almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto. Viene convocata dal Comitato almeno 15 giorni prima, con avviso ad ogni socio, allegando l’ordine del giorno.

Nelle Assemblee generali, ordinarie e straordinarie, possono essere trattati tutti gli argomenti che interessano l’Associazione, deliberando soltanto su quelli posti all’ordine del giorno.

 

Art.9

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti aventi diritto di voto, tranne che per le modifiche allo statuto per le quali occorrono i 2/3 dei voti dei soci presenti aventi diritto di voto.

 

Art.10

Le decisioni prese dalle Assemblee regolarmente convocate sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.

 

 

Il comitato 

Art.11

Il comitato di ated è composto da 5 a 13 soci individuali eletti con votazione dell’Assemblea e rimanenti in carica per due anni.
Essi possono essere rieletti.
La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi. Su richiesta esplicita, l’Assemblea può concedere una deroga.

 

Art.12

Il Presidente, il Vicepresidente, gli altri membri di Comitato e i Revisori sono eletti dall’Assemblea; Cassiere, Segretario e altre eventuali cariche sono assegnate dal Comitato stesso.
Le decisioni del Comitato sono valide se la presenza è di almeno la metà della composizione del comitato. Esse saranno prese a maggioranza; in caso di parità decide il Presidente.

Il comitato definisce la strategia dell'Associazione.

 

Art.13

Il Comitato può nominare un Direttore operativo, che definisce e gestisce l'operatività.
Il Comitato può costituire delle Commissioni e delle Sezioni che collaborino al raggiungimento degli scopi sociali.
Il Comitato nel nominare le Commissioni e le Sezioni che riterrà opportune, elaborerà per esse regolamenti specifici.
Il Comitato nomina i rappresentanti di ated presso le altre Associazioni.

 

Art.14

Il Comitato è responsabile dei fondi dell’Associazione e non può contrarre debiti.
L’Associazione è vincolata di fronte a terzi da due firme congiunte fra quelle del Presidente o del Vicepresidente o del Segretario o del Cassiere o del Direttore operativo.

 

 

I revisori dei Conti

Art.15

I revisori dei conti, nel numero di 2, restano in carica due anni e possono essere rieletti.

 

Ammissioni e dimissioni


Art.16

La richiesta di ammissione all’associazione può essere effettuata in qualunque momento dell’anno.
Richieste pervenute oltre la metà dell’anno sociale comportano una riduzione del 50% sulla quota sociale.
Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Comitato.
L’accettazione delle dimissioni non esime il socio dimissionario dal pagamento della quota sociale fino alla fine dell’anno in corso e di eventuali altri debiti nei confronti dell’Associazione.

 

 

Esclusione

Art.17

Su rapporto motivato del Comitato, l’Assemblea può radiare ogni socio.
Il comitato ha facoltà di escludere dall’associazione un socio che, dopo ripetuti
solleciti, non abbia pagato la tassa sociale.
Il comitato si riserva il diritto, in caso di giustificati motivi, di non accettare l’iscrizione all’associazione del richiedente.

 

 

Esclusione

Art.18

Il capitale dell’Associazione proviene da:

• quote sociali
• interesse di capitale
• donazioni, sponsorizzazioni e varie.

 

 

Art.19

Le quote sociali sono fissate dall’Assemblea Generale Ordinaria su proposta del Comitato.
Sono previste quote per soci individuali, soci aziendali, soci collettivi e soci junior.
I soci onorari sono esentati dal versamento della quota sociale.
In casi eccezionali il Comitato può decidere per una dispensa temporanea o parziale della quota sociale.

 

Art.20

I soci sono esonerati da responsabilità  personale per gli impegni assunti dall’Associazione.

 

Scioglimento

Art.21

L’Associazione potrà essere sciolta per delibera di 2/3 dei soci aventi diritto di voto, riuniti in Assemblea generale.
Gli eventuali fondi verranno devoluti in beneficenza.
Per tutto quanto non è qui contemplato fa stato il Codice Civile Svizzero.