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Art. 6
Gli organi sociali sono:
- L'Assemblea
- Il Comitato
- I Revisori dei conti
a) L'Assemblea
Art. 7
Il principale potere risiede nell' Assemblea.
Hanno diritto di voto:
- il socio individuale, con un voto
- il socio aziendale, con un voto per ogni rappresentante ufficiale
- il socio onorario, con un voto
Non ha diritto di voto il socio junior.
il membro junior.
Art. 8
L’Assemblea generale ordinaria annuale deve essere convocata entro il trimestre che segue la fine dell’esercizio.
Art. 9
L’Assemblea generale ordinaria viene convocata dal Comitato almeno un mese prima, con avviso ad ogni socio allegando l’ordine del giorno.
Art. 10
L’Assemblea generale straordinaria può essere convocata su richiesta del Comitato o da almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.
Viene convocata dal Comitato almeno 15 giorni prima, con avviso ad ogni socio, allegando l’ordine del giorno.
Nelle Assemblee generali, ordinarie e straordinarie, possono essere trattati tutti gli argomenti che interessano l’Associazione, deliberando soltanto su quelli posti all’ordine del giorno.
Art. 11
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti aventi diritto di voto, tranne che per le modifiche allo statuto per le quali occorrono i 2/3 dei voti dei soci presenti aventi diritto di voto.
Art. 12
Le decisioni prese dalle Assemblee regolarmente convocate sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.
b) Il Comitato
Art. 13
Ogni attività di ated - ICT Ticino è diretta dal Comitato composto da 7 a 9 soci individuali eletti con votazione dell’Assemblea e rimanenti in carica per due anni. Essi possono essere rieletti.
La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi dalla stessa persona.
Art. 14
Il Presidente, il Vicepresidente, gli altri membri di Comitato e i Revisori sono eletti dall’Assemblea; Cassiere, Segretario e altre eventuali cariche sono assegnate dal Comitato stesso.
Le decisioni del Comitato sono valide se la presenza è di almeno 5 membri.
Esse saranno prese a maggioranza; in caso di parità decide il Presidente.
Art. 15
Il Comitato può costituire delle Commissioni e delle Sezioni che collaborino al raggiungimento degli scopi sociali.
Il Comitato nel nominare le Commissioni e le Sezioni che riterrà opportune, elaborerà per esse regolamenti specifici.
Il Comitato nomina i rappresentanti di ated - ICT Ticino presso le altre Associazioni.
Art. 16
Il Comitato è responsabile dei fondi dell’Associazione e non può contrarre debiti.
L’Associazione è vincolata di fronte a terzi da due firme congiunte fra quelle del Presidente o del Vicepresidente o del Segretario.
Art. 17
I revisori dei conti, nel numero di 2, restano in carica due anni e posso essere rieletti.
c) I Revisori dei conti
Art. 18
La richiesta di ammissione all’associazione può essere effettuata in qualunque momento dell’anno.
Richieste pervenute oltre la metà dell’anno sociale comportano una riduzione del 50% sulla quota sociale.
Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Comitato.
L’accettazione delle dimissioni non esime il socio dimissionario dal pagamento della quota sociale fino alla fine dell’anno in corso e di eventuali altri debiti nei confronti dell’Associazione.
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